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giovedì 30 giugno 2016

La firma sulla busta paga non fa ricevuta

Occorre sempre la prova rigorosa che gli importi dovuti al lavoratore siano stati effettivamente corrisposti. A ciò, non assolve la sola firma del lavoratore sulla busta paga che di per sé non costituisce ricevuta degli importi dovuti.
Corte di Cassazione in sentenza 13150 del 24 giugno 2016


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