La notifica al lavoratore della contestazione disciplinare (cui consegue il licenziamento) è inesistente se non vi è la prova data dall’avviso di ricevimento. Infatti, l’avvenuta notifica del provvedimento medesima , deve essere certa e non può essere presunta.
Corte di Cassazione in sentenza nr. 12822 del 21 giugno 2016
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