Informazioni personali

giovedì 21 dicembre 2017

Auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo.

Speriamo che l'anno che verrà porti un sorriso pieno d'amore a chi vive nel dolore.
Un abbraccio forte a chi ha bisogno di un amico sincero e tanta salute a chi è  triste e ammalato.
Rivolgiamo il nostro pensiero a chi vive nelle paure, nelle difficoltà, nelle guerre e nelle carestie e auguriamo a loro che il nuovo anno porti serenità, pace e abbondanza.
Ricordiamoci sempre che in cielo si alza l'aquilone solamente con il vento contrario, mai con quello a favore e quindi non diamoci mai per vinti, affrontiamo qualsiasi ostacolo senza perdere la dignità di figli di Dio.
Buone feste a tutti noi.

Scadenze fiscali, dal 2018 si cambia: le novità nella Legge di Bilancio 2018

È fissata al 23 luglio la scadenza per la presentazione del 730 precompilato, valida per tutti, sia chi farà la presentazione diretta, sia chi lo farà attraverso un intermediario o un CAF. Solo per chi presenta il 730 precompilato attraverso il sostituto d’imposta il termine è anticipato al 7 luglio. 

Resta al 30 giugno il temine per pagare le tasse, il saldo del 2017 e l’acconto per il 2018. 

Dopo la proroga concessa nel 2017, viene confermata anche per il prossimo anno la scadenza al 31 ottobre per la presentazione del modello Redditi 2018, ma solo negli anni di applicazione dello Spesometro. La scadenza per la presentazione di quest’ultimo sarà al 30 settembre con possibilità per il contribuente di scegliere tra la presentazione semestrale o annuale. 

Per evitare sovrapposizioni delle varie scadenze fiscali sarà posticipato al 31 ottobre anche il termine per la presentazione del modello IRAP e della presentazione del modello 770, da parte dei sostituti di imposta. Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica la scadenza di fine ottobre tornerà al 30 settembre. 

fonte: LeggiOggi.it

mercoledì 13 dicembre 2017

Erogazione della formazione di base e trasversale nell’ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante in deroga ai limiti di età

Il Ministero del lavoro con l’interpello n. 5 del 30 novembre 2017 interviene in materia di apprendistato professionalizzante senza limiti di età specificando che la formazione trasversale non è obbligatoria se già in possesso del lavoratore a seguito di percorsi formativi svolti in precedenza. - 


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martedì 28 novembre 2017

Professionisti, nei contratti arriva l’equo compenso


Tutti i professionisti hanno diritto a un equo compenso. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento alla legge di conversione del decreto fiscale che stabilisce il diritto a un compenso minimo al di sotto del quale non si potrà scendere e dovrà essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro. Per gli avvocati, il riferimento saranno i parametri stabiliti con il Dm 55/2014 utilizzati dai tribunali; per gli altri ordini professionali valgono i parametri utilizzati dai tribunali, mentre per le professioni ex legge 4/2013 questo aspetto resta da chiarire.
Un diritto che scatta quando il committente è una banca, un’assicurazione o una grande azienda; anche la pubblica amministrazione dovrà garantire il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della presente legge. Per la pubblica amministrazione è esclusa l’applicazione retroattiva del principio, prevista invece per gli altri casi. 
Fonte: il sole 24 ore

giovedì 16 novembre 2017

Metalmeccanici: licenziamento per mancata comunicazione dell'assenza

Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici prevede, per il lavoratore assente per malattia,  l’obbligo di portare a conoscenza il datore di lavoro della motivazione e di inviare la relativa documentazione medica. La mancata osservanza di tali obblighi è punita con una sanzione conservativa solo se  il ritardo non travalica il quarto giorno, mentre il protrarsi dell'assenza oltre tale limite costituisce giusta causa di licenziamento secondo le previsioni contrattuali concordate tra le parti. 
Va sottolineato che l’ingiustificatezza dell'assenza non riguarda l’esistenza o meno della malattia, ma il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione gravanti sul lavoratore. Questa in sintesi la motivazione della sentenza della Cassazione lavoro n. 26465 del 8.11.2017.
fonte:Fisco eTasse

mercoledì 8 novembre 2017

Sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata

 Lo sgravio spetta per i contratti aziendali stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 e ciascun datore di lavoro può usufruirne una sola volta nel biennio 2017-2018. Il contratto deve essere depositato ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 151 del 2015. I datori di lavoro dovranno richiedere lo sgravio in via telematica all’Inps, che procederà al calcolo dello stesso ripartendo le risorse disponibili secondo i criteri stabiliti nel predetto decreto interministeriale. 

sabato 4 novembre 2017

Legge di Bilancio 2018: bonus assunzioni giovani fino a 35 anni

immagine da web
I datori di lavoro del settore privato che assumono giovani con contratti a tutele crescenti beneficeranno di uno sconto triennale sui contributi previdenziali pari al 50% (esclusi i lavoratori domestici).
L’esonero spetta anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 2018.
Lo sconto contributivo si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, qualunque sia l’età anagrafica al momento della prosecuzione e quando un datore di lavoro assume, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio.


sabato 1 luglio 2017

Voucher, ok a libretto famiglia e contratto occasionale

Le novità per le imprese
Rispetto ai vecchi voucher si alza il compenso per chi svolge attività presso le imprese, da 7,50 euro netti a 9 euro l'ora. Sale anche la quota contributiva a carico del datore (al 33%). Oltre alle aziende con più di 5 dipendenti, dall'accesso al nuovo contratto sono escluse quelle del settore dell'edilizia e prestazioni inferiori alle 4 ore. Le imprese agricole potranno usarlo solo per pensionati, studenti e disoccupati. Non si potrà inoltre fare più incetta andando dal tabaccaio. La gestione delle operazioni sarebbe infatti affidata a un portale ad hoc dell'Inps.

Le novità per le famiglie
Quanto al libretto famiglia, ogni titolo di pagamento vale dieci euro, cui si sommano altri due euro per i contributi e l'assicurazione. Unica novità un contributo erogato mediante il libretto famiglia per l'acquisto di servizi di babysitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica di servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.


fonte il sole 24 ore

lunedì 5 giugno 2017

Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione.

L’INPS, con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del regime contributivo applicabile per l’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione



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lunedì 1 maggio 2017

Incentivi per l’assunzione di lavoratori over ’50 disoccupati da oltre 12 mesi

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI: Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi.

CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI: Tutti i datori di lavoro privati.

AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE: Le agevolazioni consistono in benefici contributivi a seguito sottoscrizione di: - Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione. - Contratto di lavoro a tempo indeterminato. - Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

IMPORTO E DURATA DELL’INCENTIVO:  Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; - Per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.




venerdì 28 aprile 2017

Agevolazione prima casa

Entro i 18 mesi si può ancora scegliere tra lavoro e residenza 
Roma 27 aprile 2017 - L’agevolazione prima casa resta valida anche quando l’acquirente non rispetta il requisito dichiarato di svolgere l’attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile, ma ha ancora tempo per trasferire la residenza nello stesso comune, a patto che si impegni per iscritto a farlo entro 18 mesi dall’acquisto.

Il quesito oggetto dell’interpello - In particolare, la risoluzione risponde a un caso specifico in cui il compratore aveva goduto dell’imposta di registro ridotta, dichiarando nell’atto di acquisto di svolgere la sua attività prevalente nel comune in cui si trovava l’immobile. Tuttavia, per sopraggiunte cause lavorative, tale condizione non si era poi avverata. L’Agenzia chiarisce che l’acquirente può ugualmente mantenere l’agevolazione prima casa se dichiara di impegnarsi a trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nello stesso comune dell’immobile. Ciò naturalmente a condizione che i 18 mesi non siano ancora trascorsi. 

Per conservare il beneficio prima casa basta tornare dal notaio - La dichiarazione di impegno deve essere resa con le stesse formalità giuridiche dell’atto originario e va registrata allo stesso ufficio in cui quest’ultimo è stato registrato. La rettifica del requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la registrazione dell’atto di acquisto è già avvenuta, sempre che l’Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto il beneficio con un avviso di liquidazione per mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel comune in cui è sito l’immobile acquistato.     


mercoledì 26 aprile 2017

Cuneo Fiscale: lo stato dell’arte

Per cuneo fiscale si intende il rapporto che vige tra il costo del lavoro e le imposte e tasse applicate allo stesso.
Nel recente Rapporto 2017 sul Coordinamento della Finanza Pubblica redatto dalla Corte dei Conti, si legge che il cuneo fiscale, riferito alla situazione media di un dipendente dell’industria, colloca al livello più alto la differenza esistente nel nostro Paese fra il costo del lavoro a carico dell’imprenditore e il reddito netto che rimane in busta paga al lavoratore: il 49 per cento prelevato a titolo di contributi (su entrambi) e di imposte (a carico del lavoratore) eccede di ben 10 punti l’onere che si registra mediamente nel resto d’Europa.
ancl

lunedì 20 marzo 2017

Il Consiglio dei Ministri cancella i Voucher


Il Consiglio dei ministri nella riunione del 17 marzo ha approvato in via definitiva la cancellazione dei voucher, con un decreto che abroga le norme vigenti. Nella conferenza stampa tenuta alla presenza del Presidente del Consiglio e del Ministro Poletti, si è sottolineata la necessità di ricercare a breve un valido strumento utilizzabile per il lavoro saltuario ed occasionale. Prevista una frase transitoria ( a tutto il 2017) nella quale i voucher potranno essere ancora acquistati o utilizzati. Prossimo anche il necessario confronto con le organizzazioni sindacali per concordare nuove ipotesi nel complessivo cambiamento del mercato del lavoro. Relativamente alla solidarietà negli appalti (materia del secondo quesito referendario) il Ministro ha anticipato che la norma tornerà alla sua versione originaria, eliminando le modifiche da ultimo apportate che avevano motivato il ricorso al referendum.

ancl

sabato 25 febbraio 2017

I consulenti del lavoro denunciano l'Inail per interruzione del pubblico servizio

Ritenevamo che l'arroganza e l'inefficienza di un ente pubblico potessero avere, comunque, dei limiti, ma abbiamo dovuto constatare che così non è!
In fondo, il fatto di essere cittadini di questo paese prima che Consulenti del Lavoro, ci porta sempre a pensare e sperare che prima o poi il senso di responsabilità e gli obblighi che la legge pone a noi Consulenti, abbiano lo stesso valore di quelli che vengono posti in capo ai dirigenti di enti pubblici; ma evidentemente anche questa valutazione non è stata confermata!
Pertanto la denuncia querela ipotizzando il reato previsto dall'art. 340 del c.p. è stata presentata presso la Procura della Repubblica di Roma. L'esposto è stato depositato in modo convinto e sostanziale, ma non possiamo sperare che questo rappresenti un successo per il nostro sistema di gestione dei rapporti assicurativi previdenziali ed, in generale, per il nostro sistema paese.
Dobbiamo dire che non è stato affatto complicato raccogliere sul territorio nazionale le informazioni e le lamentele di una inadeguata e incosciente gestione del sistema informatico dell'Inail con l'aggravante rappresentata dal fatto che, con i servizi online dell'Inail, si interagisce, sostanzialmente e principalmente nei mesi di gennaio e febbraio. 
Il silenzio seguito alla diffida formale del 10 febbraio scorso e il perpetuarsi dei blocchi e delle inefficienze del sito Inail (che continuano ancora oggi rispetto alle operazioni da concludere entro febbraio) descrive l'incapacità dell'istituto di affrontare le attività essenziali che sono alla base della funzione pubblica per la quale esiste l'ente assicurativo. L'ammissione, a tutti i livelli, di inadeguatezza del sistema informatico non ha comunque generato neanche una minima azione tesa a correggere l'andamento sbagliato e, francamente, di gratuite scuse e inadeguate giustificazioni ne abbiamo i cassetti pieni. Dal nostro incarico professionale nessuno si aspetta scuse, gli errori ci vengono addebitati e siamo noi a risponderne in prima persona, adesso e giusto che questo avvenga anche nella pubblica amministrazione con cui siamo chiamati ad interloquire in virtù della nostra attività di Consulenti del Lavoro. E' evidente che questa azione associativa tesa a tutelare sia la dignità dei consulenti del lavoro che la regolarità per le  aziende assistite, segna un punto di non ritorno nell'ambito dei rapporti con gli enti previdenziali, che speriamo sia foriero di ravvedimenti e soluzioni da parte dei dirigenti degli istituti.
 L'Ancl c'era, c'è e ci sarà per tutelare la dignità di Consulenti del Lavoro.
Dario Montanaro Presidente ANCL SU


fonte anclsu

venerdì 3 febbraio 2017

Nuovo regime di cassa per le imprese minori

Con il nuovo anno va in soffitta il vecchio regime di competenza usato dalle imprese minori per la determinazione del reddito. La Legge di Bilancio 2017 ha infatti cambiato i criteri fiscali. Ad illustrare il passaggio al nuovo regime di cassa è la circolare numero 1 del 2017 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro. Cosa cambia: il reddito d’impresa finora veniva calcolato con il criterio di competenza. Con il nuovo regime di cassa, non si pagheranno più le imposte sui crediti non incassati. Di conseguenza per la determinazione del reddito, acquistano rilievo gli incassi dei ricavi e degli altri componenti positivi e il sostenimento dei costi. Soggetti coinvolti: imprenditori individuali e società di persone con ricavi fino a 400 mila euro, imprese di servizi, imprese che si occupano di altre attività fino a 700 mila euro. La nuova Legge di Bilancio porta significativi cambiamenti anche per le società professionali che potranno usufruire del regime di competenza, con il medesimo calcolo del reddito adoperato dai professionisti che svolgono attività in forma associata o singolarmente. 
ancl

mercoledì 1 febbraio 2017

Ferie non sovrapponibili al periodo di preavviso

Le giornate di ferie che residuano a favore di un lavoratore che rassegna le proprie dimissioni non possono essere fruite nel periodo di preavviso per unilaterale decisione del datore. In tal caso, è altresì legittimo che il lavoratore possa interrompere immediatamente il rapporto con dimissioni per giusta causa.
fonte: anclsu

mercoledì 18 gennaio 2017

Poteri limitati per gli assistenti dell’Ispettorato del Lavoro

Gli assistenti dell’Ispettorato del lavoro non possono contestare illeciti che rivestono natura penale: potere questo che è riservato agli ispettori del lavoro ed agli ispettori degli enti previdenziali. Tuttavia gli assistenti ispettorato lavoro possono legittimamente procedere alle contestazioni delle violazioni amministrative. 
fonte:anclsu

martedì 3 gennaio 2017

Assunzione disabili: dal 1 gennaio 2017 in vigore il nuovo obbligo

E' dal 1^ gennaio 2017 il nuovo obbligo per i datori di lavoro di assunzione di lavoratori disabili ove l’organico aziendale raggiunga i 15 dipendenti. Sostanzialmente si rimane esonerati da tali assunzioni sino ad un organico di 14 unità lavorative. Sono gli effetti della nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 151/2015 che, in attuazione della legge 183/2014, abroga, con effetto differito al 2017, la graduale applicazione degli obblighi di assunzione per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e oltre. Né infatti il decreto correttivo del jobs act né il decreto milleproroghe sono intervenute sull’argomento, rimanendo quindi inalterata la norma introdotta dal citato dlgs 151/2015. Il nuovo obbligo si applica anche ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni senza scopo di lucro che, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione. Solo per tali organismi, la quota di riserva va calcolata con esclusivo riferimento al personale tecnico-esecutivo e addetto a funzioni amministrative. Tutti i suddetti datori di lavoro saranno quindi obbligati all’assunzione - di un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti - di due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; - del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti. L’obbligo di riservare una quota di posti di lavoro investe diverse tipologie di disabilità, tra cui invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici , compresi i militari), invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria, i non vedenti e i sordomuti; categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese che si trovano in stato di difficoltà e hanno richiesto l’intervento della Cigs per ristrutturazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà. Non sono computabili nella base di calcolo: i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, i disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori a domicilio e i lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di formazionelavoro, i lavoratori con contratto di reinserimento. Sussistendo l’obbligo generalizzato dal 1^ gennaio prossimo, la domanda di assunzione dovrà essere necessariamente presentata entro e non oltre 60 giorni che decorrono dal momento in cui l’azienda realizza uno dei suddetti limiti dimensionali per forza lavoro. Il decreto correttivo 185/2016 ha inasprito le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non adempiono al collocamento obbligatorio prevedendo una sanzione amministrativa pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, equivalente a 153,20 euro per ogni giorno di scopertura e per ciascun disabile non assunto. La violazione è tuttavia diffidabile: in caso di adempimento del datore di lavoro a seguito di diffida degli organi di vigilanza, il medesimo sarà ammesso al pagamento in misura ridotta della sanzione pari a 38,30 euro per ogni giorno di scopertura e per ogni lavoratore disabile non assunto entro i termini per i quali si doveva applicare l’obbligo. Ai fini della ammissione al pagamento in misura ridotta, sarà anche possibile esibire l’avvenuta richiesta di avviamento presentata ai competenti uffici.