Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici prevede, per il lavoratore assente per malattia, l’obbligo di portare a conoscenza il datore di lavoro della motivazione e di inviare la relativa documentazione medica. La mancata osservanza di tali obblighi è punita con una sanzione conservativa solo se il ritardo non travalica il quarto giorno, mentre il protrarsi dell'assenza oltre tale limite costituisce giusta causa di licenziamento secondo le previsioni contrattuali concordate tra le parti.
Va sottolineato che l’ingiustificatezza dell'assenza non riguarda l’esistenza o meno della malattia, ma il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione gravanti sul lavoratore. Questa in sintesi la motivazione della sentenza della Cassazione lavoro n. 26465 del 8.11.2017.
fonte:Fisco eTasse
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