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lunedì 22 febbraio 2016

Assunzione a tempo determinato anche in presenza di contratti di solidarietà difensivi

La conferma arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 8 del 12.02.2016 che precisa quanto segue:
L’art. 20, comma 1, lettera c), D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, in vigore dal 25.06.2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, stabilisce che “l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa […] presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”. 

Pertanto, non ricadono in detto divieto le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. n. 236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni. 

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