La conferma arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 8 del 12.02.2016 che precisa quanto segue:
L’art. 20, comma 1, lettera c), D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, in vigore dal 25.06.2015, recante la
disciplina organica dei contratti di lavoro, stabilisce che “l’apposizione di un termine alla durata di un
contratto di lavoro subordinato non è ammessa […] presso unità produttive nelle quali sono operanti una
sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che
interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.
Pertanto, non ricadono in detto divieto le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in
regime di solidarietà ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. n. 236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di
cassa integrazione guadagni.