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sabato 25 febbraio 2017

I consulenti del lavoro denunciano l'Inail per interruzione del pubblico servizio

Ritenevamo che l'arroganza e l'inefficienza di un ente pubblico potessero avere, comunque, dei limiti, ma abbiamo dovuto constatare che così non è!
In fondo, il fatto di essere cittadini di questo paese prima che Consulenti del Lavoro, ci porta sempre a pensare e sperare che prima o poi il senso di responsabilità e gli obblighi che la legge pone a noi Consulenti, abbiano lo stesso valore di quelli che vengono posti in capo ai dirigenti di enti pubblici; ma evidentemente anche questa valutazione non è stata confermata!
Pertanto la denuncia querela ipotizzando il reato previsto dall'art. 340 del c.p. è stata presentata presso la Procura della Repubblica di Roma. L'esposto è stato depositato in modo convinto e sostanziale, ma non possiamo sperare che questo rappresenti un successo per il nostro sistema di gestione dei rapporti assicurativi previdenziali ed, in generale, per il nostro sistema paese.
Dobbiamo dire che non è stato affatto complicato raccogliere sul territorio nazionale le informazioni e le lamentele di una inadeguata e incosciente gestione del sistema informatico dell'Inail con l'aggravante rappresentata dal fatto che, con i servizi online dell'Inail, si interagisce, sostanzialmente e principalmente nei mesi di gennaio e febbraio. 
Il silenzio seguito alla diffida formale del 10 febbraio scorso e il perpetuarsi dei blocchi e delle inefficienze del sito Inail (che continuano ancora oggi rispetto alle operazioni da concludere entro febbraio) descrive l'incapacità dell'istituto di affrontare le attività essenziali che sono alla base della funzione pubblica per la quale esiste l'ente assicurativo. L'ammissione, a tutti i livelli, di inadeguatezza del sistema informatico non ha comunque generato neanche una minima azione tesa a correggere l'andamento sbagliato e, francamente, di gratuite scuse e inadeguate giustificazioni ne abbiamo i cassetti pieni. Dal nostro incarico professionale nessuno si aspetta scuse, gli errori ci vengono addebitati e siamo noi a risponderne in prima persona, adesso e giusto che questo avvenga anche nella pubblica amministrazione con cui siamo chiamati ad interloquire in virtù della nostra attività di Consulenti del Lavoro. E' evidente che questa azione associativa tesa a tutelare sia la dignità dei consulenti del lavoro che la regolarità per le  aziende assistite, segna un punto di non ritorno nell'ambito dei rapporti con gli enti previdenziali, che speriamo sia foriero di ravvedimenti e soluzioni da parte dei dirigenti degli istituti.
 L'Ancl c'era, c'è e ci sarà per tutelare la dignità di Consulenti del Lavoro.
Dario Montanaro Presidente ANCL SU


fonte anclsu

venerdì 3 febbraio 2017

Nuovo regime di cassa per le imprese minori

Con il nuovo anno va in soffitta il vecchio regime di competenza usato dalle imprese minori per la determinazione del reddito. La Legge di Bilancio 2017 ha infatti cambiato i criteri fiscali. Ad illustrare il passaggio al nuovo regime di cassa è la circolare numero 1 del 2017 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro. Cosa cambia: il reddito d’impresa finora veniva calcolato con il criterio di competenza. Con il nuovo regime di cassa, non si pagheranno più le imposte sui crediti non incassati. Di conseguenza per la determinazione del reddito, acquistano rilievo gli incassi dei ricavi e degli altri componenti positivi e il sostenimento dei costi. Soggetti coinvolti: imprenditori individuali e società di persone con ricavi fino a 400 mila euro, imprese di servizi, imprese che si occupano di altre attività fino a 700 mila euro. La nuova Legge di Bilancio porta significativi cambiamenti anche per le società professionali che potranno usufruire del regime di competenza, con il medesimo calcolo del reddito adoperato dai professionisti che svolgono attività in forma associata o singolarmente. 
ancl

mercoledì 1 febbraio 2017

Ferie non sovrapponibili al periodo di preavviso

Le giornate di ferie che residuano a favore di un lavoratore che rassegna le proprie dimissioni non possono essere fruite nel periodo di preavviso per unilaterale decisione del datore. In tal caso, è altresì legittimo che il lavoratore possa interrompere immediatamente il rapporto con dimissioni per giusta causa.
fonte: anclsu