Il datore di lavoro è legittimato ad esigere la prova da parte del lavoratore delle sue assenze nelle fasce orarie di reperibilità domiciliare riservate alle visite di controllo durante lo stato di malattia. A tale inosservanza può ben conseguire il licenziamento del lavoratore.
Corte di Cassazione 2 dicembre 2016, n. 24681
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