- L’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione ad acquisti di abitazioni effettuati entro il 31 dicembre 2016 si
detrae al 50% dall’Irpef dovuta. L’agevolazione mira a favorire la ripresa del mercato
immobiliare e si applica all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di
classe energetica A o B cedute da imprese che applicano l’Iva all’atto del trasferimento,
quindi imprese costruttrici. Il beneficio si applica anche nel caso di imprese di
“ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o
ristrutturazione urbanistica. La detrazione, pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo
effettivamente pagato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, va ripartita in 10 quote
costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi. Rientra
nell’agevolazione anche la pertinenza, a condizione che il suo acquisto sia contestuale a
quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale.
Prorogata la detrazione del 65% spettante per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, che si estende anche agli Istituti Autonomi per le Case Popolari
(IACP), per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, relativamente gli
interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale
pubblica.
Circolare del 18/05/2016
Agenzia Entrate
Circolare del 18/05/2016
Agenzia Entrate