La legge di stabilità 2016 ha introdotto, dopo la pausa 2015, a regime una disciplina fiscale agevolata sugli emolumenti retributivi di ammontare variabile, erogati ai lavoratori dipendenti, in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Prima arriva la pubblicazione del decreto interministeriale 25 marzo 2016 sul sito del Ministero del Lavoro e l’avviso in Gazzetta Ufficiale, e prima prenderanno il via gli accordi tra le parti sociali anche per individuare altri parametri oltre i 19 già espressi nel decreto per beneficiare della detassazione e più confacenti alle specificità dei singoli settori di appartenenza delle imprese.
Il contratto intermittente (cd a chiamata) può coprire al massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Il Dl 76/2013 (articolo 7, comma 2) ha introdotto tale limite ed il primo periodo di valutazione si riferisce alle prestazioni effettuate dal 28 giugno 2013 al 28 giugno 2016. La norma prevede che, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo contratto si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il triennio di riferimento sul quale effettuare la verifica del limite, trattandosi di anni solari, è mobile.
Con l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/15 il legislatore ha inteso promuovere la “stabilizzazione dell’occupazione”, mediante il ricorso ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo. Tale disposizione non contiene, però, alcuna matrice di autodenuncia o elementi che possano far scattare presunzioni di illegittimità, ciò in quanto essa è tesa al promuove la stabile occupazione in un assetto speciale che, come unicum nell’attuale sistema normativo, determina come effetto premiale l’estinzione ex lege di ogni illecito amministrativo, contributivo e fiscale connesso con la qualificazione del rapporto, per la serena attuazione delle stabilizzazione ad opera delle imprese. Ne deriva l’impossibilità per gli uffici ispettivi di poter in alcun modo disconoscere tali rapporti o emettere sanzioni, salva l’ipotesi delle attività ispettiva già avviata ed in tal senso deve leggersi la risposta ad interpello n. 2/2016 come sviluppata nell’interpello n.3/2016, ove si afferma testualmente che “qualora l'accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall'assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. n.81/2015 potrà determinare I' estinzione degli eventuali illeciti accertati all' esito dell’ispezione” .
Fonte: ANCL
Il contratto intermittente (cd a chiamata) può coprire al massimo 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Il Dl 76/2013 (articolo 7, comma 2) ha introdotto tale limite ed il primo periodo di valutazione si riferisce alle prestazioni effettuate dal 28 giugno 2013 al 28 giugno 2016. La norma prevede che, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo contratto si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il triennio di riferimento sul quale effettuare la verifica del limite, trattandosi di anni solari, è mobile.
Con l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/15 il legislatore ha inteso promuovere la “stabilizzazione dell’occupazione”, mediante il ricorso ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo. Tale disposizione non contiene, però, alcuna matrice di autodenuncia o elementi che possano far scattare presunzioni di illegittimità, ciò in quanto essa è tesa al promuove la stabile occupazione in un assetto speciale che, come unicum nell’attuale sistema normativo, determina come effetto premiale l’estinzione ex lege di ogni illecito amministrativo, contributivo e fiscale connesso con la qualificazione del rapporto, per la serena attuazione delle stabilizzazione ad opera delle imprese. Ne deriva l’impossibilità per gli uffici ispettivi di poter in alcun modo disconoscere tali rapporti o emettere sanzioni, salva l’ipotesi delle attività ispettiva già avviata ed in tal senso deve leggersi la risposta ad interpello n. 2/2016 come sviluppata nell’interpello n.3/2016, ove si afferma testualmente che “qualora l'accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall'assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. n.81/2015 potrà determinare I' estinzione degli eventuali illeciti accertati all' esito dell’ispezione” .
Fonte: ANCL