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mercoledì 20 gennaio 2016

Significato del lavoro

 Il lavoro è una manifestazione dell'Amore che unisce gli esseri umani. Grazie ad esso, ci rendiamo conto che non siamo capaci di vivere senza il prossimo e che anche gli altri hanno bisogno di noi.

Esistono due tipi di lavoro.

Il primo tipo di lavoro è quello  che costituisce un dovere e che serve per guadagnarsi il pane quotidiano.
Gli individui trascorrono l'intera esistenza sognando il giorno in cui potranno riposare. Ma quando finalmente arriva quel momento, ormai sono troppo vecchi per godere di tutto ciò che la vita può offrire.
Questi individui non si assumono mai la responsabilità dei propri atti. Si limitano a dire: "Non ho scelta."

Il secondo tipo di lavoro è quello che le persone accettano sia per guadagnarsi il pane quotidiano, sia per dimostrare dedizione e amore verso gli altri.
Questo genere di impegno è chiamato Offerta.

E' perfettamente inutile dire: "La sorte si è mostrata ingiusta con me. Mentre alcuni inseguono i loro sogni, io sono costretto a lavorare per guadagnarmi il pane quotidiano."
La sorte non è iniqua con nessuno. Tutti siamo liberi di amare o detestare ciò che facciamo.

Paulo Coelho

martedì 12 gennaio 2016

Dimissioni volontarie

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.7 del 11-1-2016 il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 avente per oggetto le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Il Decreto  definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  e  la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per  la  compilazione del modulo e per la sua trasmissione  al  datore  di  lavoro  e  alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Per poter comunicare le proprie dimissioni (o la risoluzione consensuale), il lavoratore dovrà registrarsi sul portale Cliclavoro e richiedere il Pin Inps o, in alternativa, avvalersi di un soggetto abilitato.                                                                                                                                                               
La piena operatività è fissata per il 12 marzo 2016.

venerdì 8 gennaio 2016

Ammortizzatori sociali in deroga

Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016), rinvenibile sulla Gazzetta Ufficiale 
Relativamente agli Ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della L. n. 92/2012, l'art. 1, comma 304, prevede: "Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più  ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi".
Viene inoltre riconosciuta, nel medesimo comma 304, la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

lunedì 4 gennaio 2016

Smart working


Conciliare, innovare e competere, sono gli obiettivi che meglio rappresentano il lavoro intelligente.

Il concetto è semplice, si parte dalla flessibilità nella prestazione lavorativa fuori dal tradizionale luogo di lavoro   per arrivare a forme di welfare che facilitano i lavoratori impegnati in forme di assistenza parentale.
Quindi lo smart working richiede un modello che coinvolga dapprima le risorse umane, le quali devono rivedere il proprio ruolo in ottica di flessibilità di tipo orario e non solo, per creare sinergie con il management.
Altro pilastro dello smart working è la tecnologia, che deve essere avanzata e agile, consentendo forme di lavoro efficienti e altamente personalizzate.
Infine è indispensabile un monitoraggio costante dei risultati del lavoro per valutare l'efficienza del personale coinvolto.