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giovedì 22 novembre 2018

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

 Sanzione per mancato versamento della retribuzione  con strumenti tracciabili ai sensi dell’art. 1, comma 913, L. n. 205/2017 maxisanzione per lavoro “nero”.
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 9294 del 9 novembre 2018,  ha chiarito che, in caso di lavoro “nero” con applicazione della maxisanzione, laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti si ritiene applicabile la sanzione amministrativa  nei confronti del datore di lavoro che non si sia avvalso di strumenti di pagamento tracciabili per retribuire il lavoratore. 
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fonte: consulenti del lavoro

mercoledì 12 settembre 2018

Il Decreto Dignità è legge

Queste in sintesi le principali misure:
  •  proroga del bonus assunzioni (di durata triennale e con tetto massimo di 3 mila euro) sino al 2020, ossia dello sgravio contributivo al 50% per chi assume a tempo indeterminato giovani sotto i 35 anni.
  • A partire dal primo novembre 2018 (sino ad allora si applicheranno le vecchie regole), la durata massima dei contratti a termine è di 12 mesi, che possono essere innalzati fino a 24 mesi purché vengano indicate specifiche causali. Mentre se i rinnovi non vengono giustificati, il contratto si trasformerà automaticamente in indeterminato.
  • È previsto l'esonero della disciplina dello stop&go, cioè l'interruzione tra un contratto a termine e un altro per il lavoro in somministrazione.
  • contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, non possono superare il 30% dei contratti a tempo indeterminato nella stessa azienda. Previste anche multe di 20 euro al giorno.
  • Si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali – a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
  • E’ previsto un parziale reimpiego dei “voucher”. Detti buoni lavoro, della durata massima di 10 giorni contro gli attuali 3 giorni, potranno essere utilizzati dalle aziende agricole e da quelle alberghiere con non più di 18 dipendenti.
  • Sono previste sanzioni per chi delocalizza l’impresa. Entro 5 anni, infatti, l’imprenditore sarà tenuto a restituire l’aiuto di Stato ricevuto con maggiorazione degli interessi.
  • Vengono aumentate le indennità in caso di offerta conciliativa per i licenziamenti illegittimi. Le mensilità da corrispondere passano da un minimo di 2 a un massimo di 27 (a oggi sono minimo due, massimo 18).
  • Abolizione dello split payment per i professionisti. Lo Stato non tratterrà direttamente l’Iva applicata dai professionisti che collaborano con la P.a., ma saranno i professionisti stessi a incassarla e riversarla all'erario. 
  • Slitta il termine per lo spesometro relativo al terzo trimestre del 2018: l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2019, non più entro il prossimo 30 novembre. Vengono espressamente specificate le scadenze per i contribuenti che optano per la trasmissione dei dati con cadenza semestrale: 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre, 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.
  • Per tutto il 2018, per effetto della proroga, i professionisti e le imprese che vantano crediti nei confronti della P.a., potranno compensarli con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
  • Per i possessori di partita IVA è previsto l’esonero dall’annotazione nei registri IVA in vista dell’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal primo gennaio del 2019.
  • La quota delle assunzioni che le Regioni potranno fare nel triennio 2019-2021 sarà destinata al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               fonte: cilp

venerdì 27 luglio 2018

Consulenze senza iscrizione all’albo, è esercizio abusivo anche se il cliente è informato


La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 33464 del 18 luglio 2018, ha confermato la condanna di un professionista per esercizio abusivo della professione, in quanto, agendo quale titolare di uno studio, aveva esercitato abusivamente delle prestazioni per cui era espressamente prevista l’iscrizione all’albo (nella specie, dei commercialisti e degli esperti contabili o quello dei consulenti del lavoro). E questo anche se l’imputato medesimo aveva preventivamente informato il proprio cliente dell’assenza di abilitazione.

Reato di esercizio abusivo: inquadramento giurisprudenziale

I Giudici Supremi, respingendo una ad una le doglianze del professionista, hanno confermato l’assoggettabilità alla disciplina ordinistica dell’attività di consulenza tributaria e, quindi, l’integrazione del reato di esercizio abusivo di una professione nei termini di cui all’art. 348 c.p., laddove l’attività professionale venga esercitata, come nella specie, in assenza di abilitazione dello Stato.
La giurisprudenza di legittimità – si legge nella sentenza – ha dato all’esercizio abusivo della professione, una lettura espressiva del rispetto dei livelli di competenza necessari a garantire tutela ad interessi pubblici a protezione costituzionale. Per il meccanismo del rinvio alla disposizione extrapenale, il citato art. 348 c.p. diviene una sorta di “norma penale in bianco”, in quanto presuppone l’esistenza di altre norme volte ad individuare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e, con l’indicato titolo, le condizioni soggettive ed oggettive – tra le quali l’iscrizione ad un apposito albo – in mancanza delle quali l’esercizio risulta abusivo.
La nozione di esercizio abusivo della professione viene in considerazione nel suo duplice significato. E’ tale infatti il comportamento di chi eserciti la professione in assenza di prescritta abilitazione statale, qualora detto esercizio si connoti per una pluralità di atti che, pur non riservati in via esclusiva alla competenza di una specifica professione, nel loro continuo ed oneroso riproporsi, degenerino in una situazione di apparenza evocativa, con conseguente affidamento incolpevole della clientela.
Ciò detto, a nulla è valso per il ricorrente dedurre la genericità dell’attività di consulenza tributaria ed aziendale, posto che correttamente la Corte territoriale ha ricondotto l’attività ascritta all’imputato (tenuta della contabilità delle imprese e consulenze in materia tributaria e di lavoro), a quella che per legge è richiesta l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o a quello dei consulenti del lavoro con conseguente integrazione del reato di esercizio abusivo. 

fonte: diritto.it


venerdì 20 luglio 2018

FERIE ESTIVE

L’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro. Il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l’epoca delle ferie, però, non è privo di vincoli. Egli infatti è tenuto a:
  • tenere conto degli interessi del lavoratore (art. 2109 codice civile);
  • comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie con sufficiente preavviso in modo da consentire al lavoratore di organizzare al meglio il riposo concesso;
  • rispettare il principio per cui le ferie devono essere godute entro l’anno e non successivamente.

     
Pertanto, è illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché:
  • non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali;
  • non venga salvaguardata la funzione fondamentale delle ferie, ossia di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche.


fonte: diritti e risposte

mercoledì 11 luglio 2018

Le novità previste dal decreto Dignità per i lavoratori precari

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Al contratto può essere apposto un termine avente una durata superiore comunque non oltre ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; 

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione e può essere liberamente prorogato nell'arco dei primi dodici mesi. 
In caso di proroga dello stesso rapporto superiore ai dodici mesi, la specificazione delle esigenze è necessaria. 
Le disposizioni del decreto si applicano ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in essere.