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sabato 25 febbraio 2017

I consulenti del lavoro denunciano l'Inail per interruzione del pubblico servizio

Ritenevamo che l'arroganza e l'inefficienza di un ente pubblico potessero avere, comunque, dei limiti, ma abbiamo dovuto constatare che così non è!
In fondo, il fatto di essere cittadini di questo paese prima che Consulenti del Lavoro, ci porta sempre a pensare e sperare che prima o poi il senso di responsabilità e gli obblighi che la legge pone a noi Consulenti, abbiano lo stesso valore di quelli che vengono posti in capo ai dirigenti di enti pubblici; ma evidentemente anche questa valutazione non è stata confermata!
Pertanto la denuncia querela ipotizzando il reato previsto dall'art. 340 del c.p. è stata presentata presso la Procura della Repubblica di Roma. L'esposto è stato depositato in modo convinto e sostanziale, ma non possiamo sperare che questo rappresenti un successo per il nostro sistema di gestione dei rapporti assicurativi previdenziali ed, in generale, per il nostro sistema paese.
Dobbiamo dire che non è stato affatto complicato raccogliere sul territorio nazionale le informazioni e le lamentele di una inadeguata e incosciente gestione del sistema informatico dell'Inail con l'aggravante rappresentata dal fatto che, con i servizi online dell'Inail, si interagisce, sostanzialmente e principalmente nei mesi di gennaio e febbraio. 
Il silenzio seguito alla diffida formale del 10 febbraio scorso e il perpetuarsi dei blocchi e delle inefficienze del sito Inail (che continuano ancora oggi rispetto alle operazioni da concludere entro febbraio) descrive l'incapacità dell'istituto di affrontare le attività essenziali che sono alla base della funzione pubblica per la quale esiste l'ente assicurativo. L'ammissione, a tutti i livelli, di inadeguatezza del sistema informatico non ha comunque generato neanche una minima azione tesa a correggere l'andamento sbagliato e, francamente, di gratuite scuse e inadeguate giustificazioni ne abbiamo i cassetti pieni. Dal nostro incarico professionale nessuno si aspetta scuse, gli errori ci vengono addebitati e siamo noi a risponderne in prima persona, adesso e giusto che questo avvenga anche nella pubblica amministrazione con cui siamo chiamati ad interloquire in virtù della nostra attività di Consulenti del Lavoro. E' evidente che questa azione associativa tesa a tutelare sia la dignità dei consulenti del lavoro che la regolarità per le  aziende assistite, segna un punto di non ritorno nell'ambito dei rapporti con gli enti previdenziali, che speriamo sia foriero di ravvedimenti e soluzioni da parte dei dirigenti degli istituti.
 L'Ancl c'era, c'è e ci sarà per tutelare la dignità di Consulenti del Lavoro.
Dario Montanaro Presidente ANCL SU


fonte anclsu

venerdì 3 febbraio 2017

Nuovo regime di cassa per le imprese minori

Con il nuovo anno va in soffitta il vecchio regime di competenza usato dalle imprese minori per la determinazione del reddito. La Legge di Bilancio 2017 ha infatti cambiato i criteri fiscali. Ad illustrare il passaggio al nuovo regime di cassa è la circolare numero 1 del 2017 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro. Cosa cambia: il reddito d’impresa finora veniva calcolato con il criterio di competenza. Con il nuovo regime di cassa, non si pagheranno più le imposte sui crediti non incassati. Di conseguenza per la determinazione del reddito, acquistano rilievo gli incassi dei ricavi e degli altri componenti positivi e il sostenimento dei costi. Soggetti coinvolti: imprenditori individuali e società di persone con ricavi fino a 400 mila euro, imprese di servizi, imprese che si occupano di altre attività fino a 700 mila euro. La nuova Legge di Bilancio porta significativi cambiamenti anche per le società professionali che potranno usufruire del regime di competenza, con il medesimo calcolo del reddito adoperato dai professionisti che svolgono attività in forma associata o singolarmente. 
ancl

mercoledì 1 febbraio 2017

Ferie non sovrapponibili al periodo di preavviso

Le giornate di ferie che residuano a favore di un lavoratore che rassegna le proprie dimissioni non possono essere fruite nel periodo di preavviso per unilaterale decisione del datore. In tal caso, è altresì legittimo che il lavoratore possa interrompere immediatamente il rapporto con dimissioni per giusta causa.
fonte: anclsu

mercoledì 18 gennaio 2017

Poteri limitati per gli assistenti dell’Ispettorato del Lavoro

Gli assistenti dell’Ispettorato del lavoro non possono contestare illeciti che rivestono natura penale: potere questo che è riservato agli ispettori del lavoro ed agli ispettori degli enti previdenziali. Tuttavia gli assistenti ispettorato lavoro possono legittimamente procedere alle contestazioni delle violazioni amministrative. 
fonte:anclsu

martedì 3 gennaio 2017

Assunzione disabili: dal 1 gennaio 2017 in vigore il nuovo obbligo

E' dal 1^ gennaio 2017 il nuovo obbligo per i datori di lavoro di assunzione di lavoratori disabili ove l’organico aziendale raggiunga i 15 dipendenti. Sostanzialmente si rimane esonerati da tali assunzioni sino ad un organico di 14 unità lavorative. Sono gli effetti della nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 151/2015 che, in attuazione della legge 183/2014, abroga, con effetto differito al 2017, la graduale applicazione degli obblighi di assunzione per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e oltre. Né infatti il decreto correttivo del jobs act né il decreto milleproroghe sono intervenute sull’argomento, rimanendo quindi inalterata la norma introdotta dal citato dlgs 151/2015. Il nuovo obbligo si applica anche ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni senza scopo di lucro che, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione. Solo per tali organismi, la quota di riserva va calcolata con esclusivo riferimento al personale tecnico-esecutivo e addetto a funzioni amministrative. Tutti i suddetti datori di lavoro saranno quindi obbligati all’assunzione - di un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti - di due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; - del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti. L’obbligo di riservare una quota di posti di lavoro investe diverse tipologie di disabilità, tra cui invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici , compresi i militari), invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria, i non vedenti e i sordomuti; categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese che si trovano in stato di difficoltà e hanno richiesto l’intervento della Cigs per ristrutturazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà. Non sono computabili nella base di calcolo: i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, i disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori a domicilio e i lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di formazionelavoro, i lavoratori con contratto di reinserimento. Sussistendo l’obbligo generalizzato dal 1^ gennaio prossimo, la domanda di assunzione dovrà essere necessariamente presentata entro e non oltre 60 giorni che decorrono dal momento in cui l’azienda realizza uno dei suddetti limiti dimensionali per forza lavoro. Il decreto correttivo 185/2016 ha inasprito le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non adempiono al collocamento obbligatorio prevedendo una sanzione amministrativa pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, equivalente a 153,20 euro per ogni giorno di scopertura e per ciascun disabile non assunto. La violazione è tuttavia diffidabile: in caso di adempimento del datore di lavoro a seguito di diffida degli organi di vigilanza, il medesimo sarà ammesso al pagamento in misura ridotta della sanzione pari a 38,30 euro per ogni giorno di scopertura e per ogni lavoratore disabile non assunto entro i termini per i quali si doveva applicare l’obbligo. Ai fini della ammissione al pagamento in misura ridotta, sarà anche possibile esibire l’avvenuta richiesta di avviamento presentata ai competenti uffici.