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lunedì 11 maggio 2020

Covid 19: i possibili effetti penali per il datore di lavoro


Le disposizioni e le norme intervenute in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro in occasione della emergenza da pandemia Covid-19, pur nella natura proteiforme delle fonti, consente, ad un'attenta analisi, di rinvenire nei precetti desumibili l'affermazione di princìpi ascrivibili a quelli generali tracciati dalla legge, con particolare riferimento al Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l'approfondimento del 7 maggio 2020 analizza la normativa in materia alla luce del contrasto alla diffusione del virus, sottolineando che le misure sopra delineate sono da ricomprendere tra le misure antinfortunistiche che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo di predisporre in virtù della generale disposizione di cui all’articolo 2087 del codice civile. Poiché la legge attribuisce all’imprenditore il ruolo di garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro, la mancata adozione di strumenti e misure idonei a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integra le fattispecie di reato contenute nel Testo Unico adottato con il D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, la Fondazione Studi sottolinea che la condotta del datore di lavoro che omette di adottare le misure sanitarie sopra richiamate è sanzionata penalmente, perché lo stesso è tenuto, in forza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia che presiedono la sicurezza sul lavoro, a predisporre le migliori - anche “atipiche” - misure tecnicamente possibili, di tipo igienico, sanitario e antinfortunistico.

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