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mercoledì 12 settembre 2018

Il Decreto Dignità è legge

Queste in sintesi le principali misure:
  •  proroga del bonus assunzioni (di durata triennale e con tetto massimo di 3 mila euro) sino al 2020, ossia dello sgravio contributivo al 50% per chi assume a tempo indeterminato giovani sotto i 35 anni.
  • A partire dal primo novembre 2018 (sino ad allora si applicheranno le vecchie regole), la durata massima dei contratti a termine è di 12 mesi, che possono essere innalzati fino a 24 mesi purché vengano indicate specifiche causali. Mentre se i rinnovi non vengono giustificati, il contratto si trasformerà automaticamente in indeterminato.
  • È previsto l'esonero della disciplina dello stop&go, cioè l'interruzione tra un contratto a termine e un altro per il lavoro in somministrazione.
  • contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, non possono superare il 30% dei contratti a tempo indeterminato nella stessa azienda. Previste anche multe di 20 euro al giorno.
  • Si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali – a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
  • E’ previsto un parziale reimpiego dei “voucher”. Detti buoni lavoro, della durata massima di 10 giorni contro gli attuali 3 giorni, potranno essere utilizzati dalle aziende agricole e da quelle alberghiere con non più di 18 dipendenti.
  • Sono previste sanzioni per chi delocalizza l’impresa. Entro 5 anni, infatti, l’imprenditore sarà tenuto a restituire l’aiuto di Stato ricevuto con maggiorazione degli interessi.
  • Vengono aumentate le indennità in caso di offerta conciliativa per i licenziamenti illegittimi. Le mensilità da corrispondere passano da un minimo di 2 a un massimo di 27 (a oggi sono minimo due, massimo 18).
  • Abolizione dello split payment per i professionisti. Lo Stato non tratterrà direttamente l’Iva applicata dai professionisti che collaborano con la P.a., ma saranno i professionisti stessi a incassarla e riversarla all'erario. 
  • Slitta il termine per lo spesometro relativo al terzo trimestre del 2018: l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2019, non più entro il prossimo 30 novembre. Vengono espressamente specificate le scadenze per i contribuenti che optano per la trasmissione dei dati con cadenza semestrale: 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre, 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.
  • Per tutto il 2018, per effetto della proroga, i professionisti e le imprese che vantano crediti nei confronti della P.a., potranno compensarli con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
  • Per i possessori di partita IVA è previsto l’esonero dall’annotazione nei registri IVA in vista dell’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal primo gennaio del 2019.
  • La quota delle assunzioni che le Regioni potranno fare nel triennio 2019-2021 sarà destinata al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               fonte: cilp