Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Al contratto può essere apposto un termine avente una durata superiore comunque non oltre ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione e può essere liberamente prorogato nell'arco dei primi dodici mesi.
In caso di proroga dello stesso rapporto superiore ai dodici mesi, la specificazione delle esigenze è necessaria.
Le disposizioni del decreto si applicano ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in essere.
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione e può essere liberamente prorogato nell'arco dei primi dodici mesi.
In caso di proroga dello stesso rapporto superiore ai dodici mesi, la specificazione delle esigenze è necessaria.
Le disposizioni del decreto si applicano ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in essere.
Nessun commento:
Posta un commento